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IFRS 16: in arrivo la nuova contabilizzazione dei leasing

Per i soggetti che redigono i bilanci secondo i principi contabili internazionali il 01.01.2019 è in arrivo una rilevante novità. Entra infatti in vigore il nuovo principio contabili IFRS 16 (leases) che sostituisce il precedente IAS 17.

La novità non riguarda (per ora) i soggetti che adottano i principi contabili nazionali OIC, ma come ci ha insegnato la riforma contabile di cui al D.Lsg. 139/2015 (che ha introdotto nel nostro ordinamento concetti estremamente innovativi come “prevalenza della sostanza sulla forma” o “costo ammortizzato” o “fair value per i derivati”) sempre più dovremmo abituarci a ragionare secondo le logiche IAS-IFRS, che enfatizzano la funzione informativa dei bilanci nei confronti dei terzi.

E in effetti, il principale handicap del precedente IAS 17 era quello di non evidenziare a bilancio le passività e gli impegni correlati all’utilizzo di alcuni beni di terzi (si pensi ai leasing operativi o ai noleggi).

L’IFRS 16 riscrive da zero la definizione di leasing. Per il locatario viene meno il distinguo tra leasing finanziario e leasing operativo, che avevamo imparato a distinguere in base al principio del “trasferimento dei rischi e benefici”.

Oggi un contratto è, o contiene, un leasing se, in cambio di un corrispettivo conferisce il diritto di controllare l’utilizzo di un’attività specificata per un periodo di tempo.

La definizione porta ad ampliare notevolmente il concetto di leasing spostando il piano di analisi nel distinguo tra leasing e servizi. Dovremmo imparare a chiederci “chi controlla l’uso del bene (right of use)?”, il cliente o il fornitore? In base al nuovo principio il “right of use” è verificato qualora contemporaneamente:

  1. L’attività (asset) è individuata, ossia è identificata nel contratto, è fisicamente distinguibile e non è sostituibile dal fornitore;
  2. L’utilizzatore dell’attività ha il diritto di trarre sostanzialmente tutti i benefici economici derivanti dall’uso della stessa, nel periodo di tempo stabilito;
  3. L’utilizzatore ha il diritto di decidere sull’utilizzo dell’attività.

Volendo fare un esempio il contratto di trasporto merci, potrebbe perdere la qualifica di contratto di servizio e diventare un leasing, qualora, il fornitore fornisca al cliente un mezzo di trasporto specifico (magari adattato per il trasporto di merce particolare) lasciando al cliente il diritto di decidere le modalità di impiego del mezzo (tragitti, tempistica ecc). In questo esempio il fornitore non fornisce più un servizio per il trasporto merce, bensì il diritto ad utilizzare un automezzo.

Per tutti i contratti che rientreranno nella nuova definizione (sia leasing finanziari, che leasing operativi, ma anche noleggi o contratti di servizi) dovranno essere contabilizzati con l’approccio finanziario, ossia rilevando l’asset nell’attivo patrimoniale (il right of use andrà rilevato tra le immobilizzazioni, in una voce specifica separata) e il debito verso il fornitore (lease liability) nel passivo patrimoniale. Il right of use sarà quindi soggetto ad ammortamento, mentre la passività rimborsata nel tempo a fronte dei pagamenti al fornitore. A conto economico il costo per il servizio sarà sostituito dalla quota di ammortamento e dagli interessi connessi al debito.

Ne derivano, necessariamente, diversi aspetti operativi da gestire:

  • Analisi dei contratti per l’identificazione di quelli qualificati come leasing (o contenenti leasing);
  • Mappatura delle informazioni necessarie per la rilevazione a bilancio e per l’informativa finanziaria;
  • Rappresentazione contabile a bilancio (con approccio retroattivo completo o modificato);
  • Analisi impatto su informativa finanziaria (in particolare su indici di bilancio, covenants ecc.).

E’ facile immaginare ad alcuni aspetti di complicanza, che il principio IFRS 16 comunque aiuta ad affrontare:

  • Gestione dei contratti “complessi” (contenenti sia un leasing che un servizio);
  • Contratti privi di durata predeterminata (con presenza di opzioni di rinnovo o interruzione, rinnovi taciti, durate indeterminate ecc.);
  • Mancanza di un tasso implicito di leasing (si introduce il concetto di tasso “marginale”);
  • Gestione delle eventuali modifiche al contratto iniziale.

Per non aggravare eccessivamente le aziende interessate dal nuovo principio, sono previste alcune ipotesi di esclusione, ad esempio per i contratti di durata inferiore ai 12 mesi (short-term leasing) o di modesto valore (low value leasing), per questi ultimi lo IASB aveva ipotizzato una soglia di 5.000 dollari, che rimane un riferimento valido se pur da calare sulla realtà oggetto di analisi.

Il principio avrà quindi un impatto indubbiamente organizzativo per le società interessate, ma anche un impatto economico-finanziario sui valori di bilancio.

Un aspetto è ancora incerto: l’impatto fiscale. Ad oggi non vi sono chiarimenti ufficiali su come il nuovo principio impatterà dal punto di vista fiscale.  Sperando vivamente che la soluzione non sia l’ennesimo doppio binario.

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